Art. 25.
(Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace).

      1. Nei procedimenti penali dinanzi al giudice di pace, le funzioni del pubblico

 

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ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

          a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

          b) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi degli articoli 168 e 170 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio.

      2. Nei casi indicati al comma 1, la delega è conferita in relazione a una determinata udienza o a un singolo procedimento.
      3. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
      4. Si osservano le disposizioni stabilite dall'articolo 162, commi 1, 3 e 4, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.